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Roma, 23 dicembre
2016
Circolare n. 208/2016
Oggetto: Tributi – Dogane – Depositi IVA –
Nuove disposizioni – Legge 1.12.2016, n.225, di conversione del D.L. n.193/2016
pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016.
L’assetto
dei depositi Iva non subirà gli stravolgimenti paventati. Come già preannunciato,
le disposizioni fortemente restrittive introdotte col Decreto Legge Fiscale
dell’ottobre scorso sono state alleggerite dalla Legge di conversione. Inoltre,
prima dell’entrata in vigore delle stesse – prevista in aprile del prossimo
anno – sarà emanato un Decreto Ministeriale di cui siamo in grado di anticipare
i contenuti, in base al quale la situazione dell’utilizzo dei depositi Iva per
i beni in import rimarrà sostanzialmente analoga ad oggi. Il risultato
raggiunto, grazie all’azione coesa del sistema confederale, è dunque
assolutamente soddisfacente.
Di
seguito si illustra la portata delle nuove norme.
Beni immessi in libera pratica con
introduzione in deposito: Le nuove norme prevedono che l’estrazione dei beni
importati e immessi in un deposito l’Iva è assolta col meccanismo del reverse charge previa prestazione di apposita garanzia.
Il
Decreto Ministeriale in via di emanazione prevede che non sia dovuta la
garanzia quando il soggetto che procede all’estrazione ricada in almeno una
delle seguenti situazioni:
·
è lo stesso soggetto che ha introdotto i beni
in deposito;
·
è un soggetto regolare ai fini dei versamenti
e delle dichiarazioni Iva;
·
è un AEO (Operatore
Economico Autorizzato), o un operatore notoriamente solvibile ai sensi
dell’articolo 90 del TULD.
In sostanza
dall’aprile 2017 l’aggravio si avrà solo nel caso in cui il soggetto che
introduce e quello che estrae non coincidano e che in aggiunta il soggetto che
estrae non sia regolare ai fini Iva. Solo per questi casi sarà necessario che
il soggetto estrattore presti idonea garanzia al competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per
la durata di sei mesi dalla data di estrazione.
Resta
ovviamente fermo l’obbligo di garanzia all’introduzione dei beni in deposito da
parte degli operatori che non siano AEO né abbiano
riconosciuto il requisito della notoria solvibilità ex art. 90 del TULD.
Esportatori abituali: Gli esportatori
abituali possono continuare a estrarre i beni introdotti in deposito senza
pagamento dell’imposta, né versamento di garanzia previa presentazione
telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento. In caso di
dichiarazione d’intento irregolare al pagamento dell’imposta e della relativa
sanzione è tento esclusivamente il soggetto che procede all’estrazione, senza
coinvolgimento del gestore del deposito.
Beni intracomunitari: Le introduzioni in
deposito di beni acquistati in ambito comunitario non sono toccate dalle nuove
norme. Come oggi, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’Iva mediante
l’integrazione della fattura che deve essere annotata nei registri acquisti e in
quello delle fatture emesse.
Beni nazionali: L’utilizzo del
deposito Iva è stato esteso alle cessioni di beni nazionali: potrà essere
introdotta senza pagamento dell’imposta qualsiasi tipologia di merce. Le
cessioni dei beni all’interno del deposito saranno effettuate senza versamento
dell’Iva che dovrà essere assolta solo all’uscita dal deposito. L’imposta sarà
dovuta dal soggetto che procede all’estrazione e sarà versata in nome e per
conto di tale soggetto dal gestore del deposito che diverrà solidalmente
responsabile dell’imposta stessa. Il versamento dovrà essere effettuato tramite
il modello F24 senza possibilità di compensazione, entro il 16 del mese
successivo a quello dell’estrazione. Il soggetto che procede all’estrazione
annoterà nel registro degli acquisti un’autofattura e i dati della ricevuta del
versamento dell’imposta.
Sanzioni: La violazione delle nuove norme da
parte del gestore del deposito sarà valutata ai fini della revoca
dell’autorizzazione al deposito Iva.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
Articolo 50 bis del DL 331/93
così come modificato dalla Legge 225/2016 pubblicato su Normattiva.it
TITOLO II
ARMONIZZAZIONE DELLA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
Capo II
DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL
VALORE AGGIUNTO
Art. 50-bis (Depositi fiscali
ai fini IVA)
1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi
IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano
destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono
abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle
operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati
depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti
soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui
all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per
la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28
novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni
doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere
abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA
altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997, sono
dettati le modalita' e i termini per il rilascio
dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale delle
entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e
di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita'
nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le
condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera
i) del comma 4. Se il deposito e' destinato a
custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo'
essere rilasciata esclusivamente a societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, a societa' coop- erative
o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un
miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che
custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato
membro della Comunita' europea, destinati ad essere
ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera
effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti
le attivita' di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano
agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i
presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita'
della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle
merci.
3. Ai fini della gestione del
deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il
citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto
decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere
conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi
compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli
relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel
deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e all'estrazione
dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti
intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di
immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere
introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata
all'imposta. La prestazione della garanzia non e'
dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
((c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un
deposito I.V.A.)); ((48))
d) le cessioni dei beni
elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione
in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli
indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni
custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni
intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro
Stato membro della Comunita' europea, salvo che si
tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni
estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio
della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi,
comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a
beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel
deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreche',
in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta
giorni; (36) (43) (44)
i) il trasferimento dei beni
in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla
gestione dei depositi IVA e' demandato all'ufficio
doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia'
esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2,
all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa
con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto
adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
((6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A.
ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione
nello Stato puo' essere effettuata solo da soggetti
passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta
il pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata
all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i
beni abbiano formato oggetto di una o piu' cessioni,
dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso
aumentato, se non gia' compreso, dell'importo
relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi
abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per
l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera
b), l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede
all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di
idonea garanzia con i contenuti, secondo modalita' e
nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente,
sino all'adozione del decreto, l'imposta e' dovuta
dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata
in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che e' solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il
versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese
successivo , riferito al mese successivo alla data di
estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo
decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza
pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e al
secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei
precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento e' tenuto solidalmente anche il gestore del deposito;
tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento
dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in
mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione
di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento
dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto
esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in
un deposito I.V.A. in forza di un acquisto
intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta
provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione
in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo
25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati
delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni
introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al
gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche
ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalita'
di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate.)) ((48))
7. Nei limiti di cui
all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini
dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti
di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia'
nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad
identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere
l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico
per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati. 8.
Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della
mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora
non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al
comma 3. ((La violazione degli obblighi
di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione
dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi
di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1.)) ((48))
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AGGIORNAMENTO (36) Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con
l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del comma 4 del presente articolo, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a
beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel
deposito IVA.
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AGGIORNAMENTO (38) Il D.Lgs.
11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta
modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
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AGGIORNAMENTO (43) Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato
dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile
2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la lettera h) del
comma 4 del presente articolo, si interpreta nel senso che le prestazioni di
servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono
ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza
ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.
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AGGIORNAMENTO (44) Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato
dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che "La
lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a
beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel
deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di
trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al
deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce
nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di
custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile
che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato,
qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del
citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta."
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AGGIORNAMENTO (48) Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito
con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 4,
comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.